La dichiarazione dei redditi delle colf

03.06.2015 09:51

Se una colf/badante lavora tutte le settimane dell'anno e guadagna meno di €8.000 euro circa (reddito imponibile), non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il suo reddito imponibile superi la soglia limite degli €8.000 euro (attenzione, questo limite è soggetto a una variazione annuale), per la legge italiana è obbligata, ogni anno, a fare la dichiarazione dei redditi, attraverso la quale si dichiara allo Stato quanto si è guadagnato nell’anno di riferimento.

In proporzione al reddito guadagnato è poi obbligata a pagare le imposte secondo delle percentuali fissate sempre dalla legge. Chiaramente più alto è il reddito più è alto l’importo da versare allo Stato.

Ogni lavoratore domestico (colf, badante, ecc…) percepisce infatti una retribuzione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali che vengono versati trimestralmente all’Inps direttamente dal datore di lavoro.

Tali contributi non comprendono però la parte che ciascuna persona è tenuta a pagare a titolo di tasse e imposte per poter usufruire dei servizi che lo Stato offre attraverso i suoi uffici pubblici (Scuole, Ospedali, Comuni, ecc…).

REDDITI SUPERIORI ALLA SOGLIA MINIMA

L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi non sussiste solo se quanto si è guadagnato nell’anno di riferimento non si supera la soglia stabilita di €8000.

Sussistono però anche altre detrazioni (famiglie numerose, figli a carico, spese mediche, mutuo, ecc...) che possono valere per chi ha un reddito complessivo di lavoro dipendente che supera il predetto limite di €8000.

Pertanto le lavoratrici che guadagnano più della soglia limite ogni anno dovranno verificare se hanno l’obbligo alla compilazione della dichiarazione dei redditi e al pagamento delle tasse.

Tale dichiarazione va fatta sia con il "Modello 730" sia con il  "Modello Unico”e deve essere compilata fra i mesi di marzo e maggio per il Modello 730 e fra maggio e giugno per il Modello Unico.

Questo vale sia per le lavoratrici di nazionalità italiana sia per quelle di nazionalità estera.

Per fare questa verifica è bene rivolgersi presso commercialisti o CAF, centri di assistenza fiscale, muniti della seguente documentazione:

1.    CUD: (certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il reddito percepito l’anno precedente).

2.   Codice fiscale della lavoratrice, dell’eventuale coniuge e figli a carico.

3.   Per le lavoratrici extra-comunitarieoccorre essere in possesso dello stato di famiglia se i figli sono residenti in Italia, oppure di equivalente documentazione rilasciata dal paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine.

4.   Documentazione delle eventuali spese detraibili: spese mediche, interessi su mutui, premi assicurazioni vita e auto,  tasse scolastiche e/o universitarie, spese funebri, spese per attività sportive per ragazzi,  abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, spese per asili nido e altre ancora.


Il consulente o l’operatore del CAF, esaminando tutta la documentazione, sarà in grado di stabilire se sussista o meno l'obbligo a presentare la dichiarazione e a pagare le imposte (IRPEF) in proporzione al reddito guadagnato nell’anno.

SE NON SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Se, pur guadagnando oltre la soglia dei €8000 in un anno e avendo dunque l'obbligo a presentare la dichiarazione dei redditi, la lavoratrice o il lavoratore domestico non lo fanno, incorrono in un illecito amministrazione, sanzionato come segue (art. 1 comma 1 dlgs 471/1997):

  • omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovute imposte: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 258,00;
  • omessa presentazione della dichiarazione qualora non siano dovute imposte: 258,00 minimo - 1032,00 massimo;
  • presentazione dichiarazione con ritardo superiore a 90 gorni: le stesse sanzioni previste per l'omessa dichiarazione;
  • presentazione dichiarazione con ritardo non superiore a 90 gorni: 1/10 del minimo (1/10 di euro 258,00)

 

 

Fonte normativa: art. 49, comma 1 del D.P.R. n. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi; art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 471/97); Legge n. 98/2013

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