Dichiarazione sostititiva del CUD

03.06.2015 09:54

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla propria colf o badante una "dichiarazione sostitutiva del CUD", da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme versatele durante l’anno, ai fini della dichiarazione dei redditi.

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La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata dal datore di lavoro:

  • almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero
  • quando termina il rapporto di lavoro per scadenza di contratto, licenziamento o dimissioni

COSA CONTIENE L'ATTESTAZIONE SOSTITUTIVA DEL CUD PER I LAVORATORI DOMESTICI

Mentre il CUD è un documento piuttosto complesso, solitamente preparato per le aziende da un consulente del lavoro in base alle informazioni contenute nelle buste paga, la dichiarazione sostitutiva del cud prevista per i lavoratori domestici è davvero semplice da compilare. Inoltre, poiché il datore di lavoro domestico non è un sostituto d'imposta, non può rilasciare un vero e proprio CUD.

La dichiarazione sostitutiva per i lavoratori domestici non ha un formato standard. Nel modulo dovranno però essere sempre indicati:

  • i dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro;
  • i dati anagrafici e codice fiscale della lavoratrice;
  • l'anno di riferimento;
  • la retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell'anno precedente (comprensiva di tredicesima e contributi);
  • i contributi previdenziali Inps e Cassa Colf;
  • il netto corrisposto;
  • l'eventuale TFR corrisposto (anche tramite anticipi).

 

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

Una volta ricevuto la dichiarazione sostitutiva del CUD, colf o badanti hanno l'obbligo di dichiarare i redditipercepiti e di liquidare le imposte IRPEF e addizionali comunali e regionali.

Il collaboratore domestico dovrà effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il Modello Unico oppure il Modello 730.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi chi, nell'anno di riferimento, non ha avuto altri redditi oltre quelli da lavoro già dichiarati nella dichiarazione sostitutiva del CUD se non supera la soglia minima di 8 mila euro lordi.

 

Fonte normativa : art 33 del CCNL domestico 2013; Legge n.98/2013

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