Il velo islamico e l'Europa - il punto giurisdizionale

In attesa della presentazione del testo definitivo della Costituzione europea, che dovrebbe essere firmata il prossimo ottobre 2011, ci si rifà al Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa del 2000, che sancisce la libertà di religione come segue:

"Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti" (art. II-10,70: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione).
Il suddetto articolo si rifà concettualmente al precedente art.9 della CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - trattato multilaterale) del 1950 che si occupa appunto della TUTELA DEL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE, conformemente alla precedente Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948.

1. "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato"

2. "La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni se non quelle, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui con il culto, l'insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti", alla libertà di di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9), alla libertà di espressione (articolo 10) di riunione e di associazione (articolo 11), al principio di non discriminazione (articolo 14).

Inoltre, l'articolo 18 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che sancisce "la libertà di manifestare la propria religione, da sola o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, con l'insegnamento, le pratiche, il culto e l'adempimento dei riti".

https://www.facebook.com/ImmigratiDirittiDoveriIntegrazione https://www.facebook.com/immigratidirittiintegrazione

 

 

 

Contatti

Asso-AIDDI ass.aiddi@gmail.com
ass.aiddi@arubapec.it
Tel + WhatsApp
+39 320-3264847
Noureddine Ziadi